L’OIC avvia la consultazione pubblica su alcune modifiche ai principi contabili nazionali a seguito di richieste di chiarimenti venute nell’ultimo anno dagli stakeholder. In particolare i principali cambiamenti proposti intervengono: sull’OIC 16 e OIC 31 per introdurre una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino; sull’OIC 25 per precisare che le disposizioni derivanti dal modello del Secondo Pilastro dell’OCSE non rilevano ai fini della fiscalità differita in quanto la sua applicazione risulterebbe estremamente difficile; sull’OIC 12, OIC 15, OIC 19 per chiarire che gli sconti sono contabilizzati in riduzione dei ricavi mentre gli incassi anticipati di crediti sono contabilizzati come oneri finanziari. La consultazione avrà la durata di 45 giorni.
La delibera di distribuzione dell’utile adottata dall’assemblea, pur essendo conseguenziale alla delibera di approvazione del bilancio che accerta la consistenza dell’utile stesso, ha natura autonoma e nettamente distinta da quella di approvazione del bilancio. La proposta degli amministratori sulla destinazione degli utili contenuta nella nota integrativa ha la funzione di aprire la sequenza procedimentale volta alla destinazione dell’utile, definendo l’oggetto della delibera assembleare. Nel caso in cui l’assemblea modifichi la proposta del consiglio di amministrazione, la nota integrativa non deve essere modificata poiché l’informazione in essa contenuta è diretta a rendere conoscibile la proposta iniziale del consiglio, quale si è cristallizzata al momento della presentazione del progetto di bilancio, e non certo la decisione finale assunta dall’assemblea, che deve essere desunta dal punto specifico dell’ordine del giorno del verbale di assemblea che adotta la delibera. Lo ha chiarito Assonime nel caso n. 5/2023 dal titolo "La modifica della proposta di destinazione degli utili e i suoi effetti sul bilancio d’esercizio".
Con determina n. RR 184 dell'8 agosto 2023 il Ministero dell'Economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato ha adottato alcuni principi professionali internazionali (Italia). In particolare, i revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati sono tenuti ad applicare nello svolgimento degli incarichi di revisione i principi professionali ISQM (Italia) 1, ISQM (Italia) 2 e il principio di revisione ISA (Italia) 220 aggiornato, preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati.
Nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 65 del 29 agosto 2023 è stato pubblicato il bando per l'ammissione all'esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. Si tratta del primo esame che si svolge in base alle nuove regole dettate dal D.M. 13 febbraio 2023, n. 71, in vigore dal 1° luglio. Le istanze vanno presentate entro il 28 settembre, previo pagamento del contributo per le spese di esame nella misura di 100 euro e assolvimento del bollo dovuto sulle istanze trasmesse in via telematica, nella misura di 16 euro.
Occorre evitare che le imprese europee più internazionalizzate siano costrette a redigere due reporting di sostenibilità: quello richiesto dalla normativa europea dell’EFRAG, organismo contabile europeo, e quello che a livello internazionale sta predisponendo l’International Sustainability Standard Board (ISSB). Lo ha rilevato l'OIC con una nota stampa del 1° agosto 2023. A giudizio dell’OIC, prima di dedicarsi all’attività di ricerca per lo sviluppo di nuovi standard è necessario dedicarsi quanto prima ad attività a supporto dell’implementazione per aiutare i preparer nella fase di applicazione degli standard già pubblicati.
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