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  • Nel decreto correttivo IRPEF-IRES, è stata prevista un’apposita disciplina transitoria per le istanze di ammissione al regime di adempimento collaborativo. Finalità: tener conto dei ritardi nelle procedure finalizzate alla (completa) formazione dell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio della (obbligatoria) certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. A mio parere, una disciplina transitoria opportuna, perché consente una gestione ordinata della complessa fase di avvio di un istituto complesso, sul quale è giusto che tutti (anche, se non soprattutto, il mondo delle imprese e delle professioni) investano, quale pilastro decisivo per l’efficientamento, la modernizzazione e l’attrattività (anche sul piano internazionale) del nostro sistema tributario. Anche per questo merita il tempo necessario per essere adeguatamente compreso e applicato.
  • La rottamazione quinquies prevista dalla legge di Bilancio 2026 si pone in continuità con i precedenti provvedimenti deflativi del contenzioso e della riscossione, ma con elementi di discontinuità tecnica tali da richiedere un’analisi particolarmente attenta da parte degli addetti ai lavori. A differenza delle edizioni passate, infatti, la manovra del 2026 si caratterizza per un singolare paradosso: un'estensione del lasso temporale di affidamento dei carichi definibili, a fronte di una drastica e tassativa riduzione del perimetro oggettivo dei ruoli rientranti nella definizione agevolata.
  • Con la risposta a interpello n. 8 del 16 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che al Commentario al Modello di Convenzione OCSE le regole impositive previste dall'articolo 15 trovano applicazione indipendentemente dal momento in cui il reddito viene pagato al lavoratore dipendente. Spetterà allo Stato di residenza eliminare l'eventuale doppia imposizione e sui redditi prodotti all'estero, il dipendente residente in Italia potrà usufruire del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 del Tuir.
  • In tema di detrazione da lavoro dipendente, con la risposta a interpello n. 7 del 16 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che ai fini del calcolo della ''retribuzione teorica annuale'', i ''giorni di lavoro dipendente'' da considerare devono essere esclusivamente quelli per i quali il dipendente ha effettivamente percepito una retribuzione.
  • Con la risposta a interpello n. 6 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che per i soggetti che svolgono attività di carattere professionale in forma associate, considerato che, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività, dal 2024, il valore nominale del credito di imposta acquisito ai sensi dell'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 e il corrispondente costo sostenuto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, i ''componenti'' di reddito sono rilevanti anche ai fini IRAP, a decorrere dall'anno d'imposta 2024.