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IPSOA Quotidiano - News su Fisco
Il successo ovvero il fallimento del concordato preventivo biennale dipendono da un sottile equilibrio tra due elementi: da un lato, la misura del reddito proposto per l’adesione; dall’altro, le possibilità di uscita dal regime in caso di eventi imprevedibili che incidono sulla capacità di raggiungere il reddito concordato per gli anni oggetto del regime. Il D.Lgs. n. 13/2024 circoscrive l’uscita dal concordato a “circostanze eccezionali” (da individuare con decreto MEF) e solo nell’ipotesi in cui queste determinino una riduzione del reddito più alta del 50% rispetto al reddito concordato. Ma se non si hanno garanzie di uscita dal regime in presenza di fatti economicamente rilevanti che incidono sulla capacità di produrre reddito, al di là dell’evento eccezionale, la decisione di entrare nel regime sarà per molti complicata. Di questo (e di molto altro) si parlerà nel corso del XIII Forum One FISCALE, in programma a Milano il 20 marzo 2024.
Con il decreto attuativo della delega fiscale in materia di riscossione si registra un significativo passo in avanti nell’attuazione di uno dei capisaldi della legge delega, ossia il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento attraverso il potenziamento e la semplificazione disciplinare degli atti impoesattivi. Latita, invece, l’altro essenziale profilo della presenza o meno di un sistema dualistico e dei rapporti, se ancora debbano così sussistere o meno, tra Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione. Nulla, infatti, viene detto in questo decreto attuativo; e, anzi, dev’essere rimarcata una situazione di vera e propria antitesi strutturale di fondo, che rischia di pregiudicare il concreto avvio della riformata riscossione fiscale.
Con l’approvazione del modello per l’adesione, tutto ormai è quasi pronto (manca ancora lo specifico software) per i potenziali destinatari delle proposte di concordato preventivo biennale. Molti però sollevano dubbi sul successo del nuovo istituto: la prospettiva di un prelievo tributario fondato su una predeterminazione dei redditi propone concrete evidenze sulla sua non attrattività, con il correlato rischio di non veder realizzato quanto previsto dal legislatore sia in termini di adesioni che di gettito fiscale. Se ne parlerà nel corso del XIII Forum One FISCALE, in programma a Milano il 20 marzo 2024.
Con provvedimento del 14 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha modificato le informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto Adempimenti tributari, attuativo della delega fiscale, infatti, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro.
Entro il 31 marzo (o, meglio, il 2 aprile, considerato che il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi) i contribuenti che hanno scelto di fruire della definizione agevolata delle irregolarità formali - quelle cioè che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi - commesse fino al 31 ottobre 2022, sono chiamati a versare la seconda e ultima rata. Il pagamento non è però sufficiente affinché la definizione produca i suoi effetti: entro lo stesso termine, infatti, devono essere rimosse tutte le irregolarità.
Le Linee guida al bilancio di genere emanate dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio nazionale dei commercialisti contengono i contenuti informativi minimi che devono essere inseriti in ogni bilancio di genere, lasciando liberi i singoli CPO di ampliare e approfondire l’analisi in base a specifiche esigenze. Il documento contiene anche degli esempi pratici finalizzati ad agevolare il più possibile i Comitati pari opportunità degli Ordini locali.
Sono disponibili in consultazione le proposte di nove Testi unici, elaborate dall’Agenzia delle Entrate, che riordinano in maniera organica le disposizioni che regolano il sistema tributario, nell’ottica di semplificare e migliorare la chiarezza delle regole fiscali. I soggetti interessati hanno tempo dal 13 marzo fino al 13 maggio 2024 per inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione.
ODCEC Milano e Wolters Kluwer insieme per "Il Sapere che Vale": un impegno che rafforza il ruolo dell'ODCEC Milano come promotore di nuove soluzioni all'interno del settore professionale e propone IPSOA Quotidiano come punto di riferimento per i professionisti, offrendo non solo conoscenze ma anche spunti per stimolare l'innovazione e lo sviluppo di nuove pratiche professionali.
Il varo dei nove testi unici e il fatto che gli stessi saranno sottoposti a pubblica consultazione è notizia da accogliere con estremo favore. Si tratta di una prima fase di riordino, cui ne seguirà una seconda che dovrebbe culminare, a riforma conclusa, nella realizzazione di un codice tributario “articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, concernente la disciplina delle singole imposte”. Un progetto molto ambizioso, che potrà avere successo solo se saranno rispettate alcune condizioni: la codificazione nella sua forma definitiva dovrà intervenire successivamente alla riforma fiscale; i testi unici e il codice dovranno avere carattere rigorosamente compilativo (e non innovativo). La codificazione potrà costituire un efficiente argine alla proliferazione normativa solo se si recupera l’idea che il tributo deve ritornare a essere, principalmente, lo strumento per finanziare le pubbliche spese e non, prioritariamente, il più duttile strumento della redistribuzione; se, invece, fosse quest’ultima impostazione a prevalere, si rimetterebbe in moto un meccanismo di complicazione del corpus normativo che nessun codice al mondo sarebbe in grado di disattivare.
Al fine di promuovere lo svolgimento di attività economiche nel territorio italiano, il decreto delegato di riforma della fiscalità internazionale ha introdotto un regime di favore: i redditi derivanti da attività d’impresa e dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, svolte in un Paese estero non appartenente all'UE o allo SEE, trasferite nel territorio dello Stato, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il 50% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei 5 periodi d’imposta successivi. Quando viene meno il regime di favore? E cosa comporta la decadenza?
Il successo ovvero il fallimento del concordato preventivo biennale dipendono da un sottile equilibrio tra due elementi: da un lato, la misura del reddito proposto per l’adesione; dall’altro, le possibilità di uscita dal regime in caso di eventi imprevedibili che incidono sulla capacità di raggiungere il reddito concordato per gli anni oggetto del regime. Il D.Lgs. n. 13/2024 circoscrive l’uscita dal concordato a “circostanze eccezionali” (da individuare con decreto MEF) e solo nell’ipotesi in cui queste determinino una riduzione del reddito più alta del 50% rispetto al reddito concordato. Ma se non si hanno garanzie di uscita dal regime in presenza di fatti economicamente rilevanti che incidono sulla capacità di produrre reddito, al di là dell’evento eccezionale, la decisione di entrare nel regime sarà per molti complicata. Di questo (e di molto altro) si parlerà nel corso del XIII Forum One FISCALE, in programma a Milano il 20 marzo 2024.
Con il decreto attuativo della delega fiscale in materia di riscossione si registra un significativo passo in avanti nell’attuazione di uno dei capisaldi della legge delega, ossia il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento attraverso il potenziamento e la semplificazione disciplinare degli atti impoesattivi. Latita, invece, l’altro essenziale profilo della presenza o meno di un sistema dualistico e dei rapporti, se ancora debbano così sussistere o meno, tra Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione. Nulla, infatti, viene detto in questo decreto attuativo; e, anzi, dev’essere rimarcata una situazione di vera e propria antitesi strutturale di fondo, che rischia di pregiudicare il concreto avvio della riformata riscossione fiscale.
Con l’approvazione del modello per l’adesione, tutto ormai è quasi pronto (manca ancora lo specifico software) per i potenziali destinatari delle proposte di concordato preventivo biennale. Molti però sollevano dubbi sul successo del nuovo istituto: la prospettiva di un prelievo tributario fondato su una predeterminazione dei redditi propone concrete evidenze sulla sua non attrattività, con il correlato rischio di non veder realizzato quanto previsto dal legislatore sia in termini di adesioni che di gettito fiscale. Se ne parlerà nel corso del XIII Forum One FISCALE, in programma a Milano il 20 marzo 2024.
Con provvedimento del 14 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha modificato le informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto Adempimenti tributari, attuativo della delega fiscale, infatti, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro.
Entro il 31 marzo (o, meglio, il 2 aprile, considerato che il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi) i contribuenti che hanno scelto di fruire della definizione agevolata delle irregolarità formali - quelle cioè che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi - commesse fino al 31 ottobre 2022, sono chiamati a versare la seconda e ultima rata. Il pagamento non è però sufficiente affinché la definizione produca i suoi effetti: entro lo stesso termine, infatti, devono essere rimosse tutte le irregolarità.
Le Linee guida al bilancio di genere emanate dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio nazionale dei commercialisti contengono i contenuti informativi minimi che devono essere inseriti in ogni bilancio di genere, lasciando liberi i singoli CPO di ampliare e approfondire l’analisi in base a specifiche esigenze. Il documento contiene anche degli esempi pratici finalizzati ad agevolare il più possibile i Comitati pari opportunità degli Ordini locali.
Sono disponibili in consultazione le proposte di nove Testi unici, elaborate dall’Agenzia delle Entrate, che riordinano in maniera organica le disposizioni che regolano il sistema tributario, nell’ottica di semplificare e migliorare la chiarezza delle regole fiscali. I soggetti interessati hanno tempo dal 13 marzo fino al 13 maggio 2024 per inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione.
ODCEC Milano e Wolters Kluwer insieme per "Il Sapere che Vale": un impegno che rafforza il ruolo dell'ODCEC Milano come promotore di nuove soluzioni all'interno del settore professionale e propone IPSOA Quotidiano come punto di riferimento per i professionisti, offrendo non solo conoscenze ma anche spunti per stimolare l'innovazione e lo sviluppo di nuove pratiche professionali.
Il varo dei nove testi unici e il fatto che gli stessi saranno sottoposti a pubblica consultazione è notizia da accogliere con estremo favore. Si tratta di una prima fase di riordino, cui ne seguirà una seconda che dovrebbe culminare, a riforma conclusa, nella realizzazione di un codice tributario “articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, concernente la disciplina delle singole imposte”. Un progetto molto ambizioso, che potrà avere successo solo se saranno rispettate alcune condizioni: la codificazione nella sua forma definitiva dovrà intervenire successivamente alla riforma fiscale; i testi unici e il codice dovranno avere carattere rigorosamente compilativo (e non innovativo). La codificazione potrà costituire un efficiente argine alla proliferazione normativa solo se si recupera l’idea che il tributo deve ritornare a essere, principalmente, lo strumento per finanziare le pubbliche spese e non, prioritariamente, il più duttile strumento della redistribuzione; se, invece, fosse quest’ultima impostazione a prevalere, si rimetterebbe in moto un meccanismo di complicazione del corpus normativo che nessun codice al mondo sarebbe in grado di disattivare.
Al fine di promuovere lo svolgimento di attività economiche nel territorio italiano, il decreto delegato di riforma della fiscalità internazionale ha introdotto un regime di favore: i redditi derivanti da attività d’impresa e dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, svolte in un Paese estero non appartenente all'UE o allo SEE, trasferite nel territorio dello Stato, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il 50% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei 5 periodi d’imposta successivi. Quando viene meno il regime di favore? E cosa comporta la decadenza?