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Elezioni Liste candidati Presidente e Consiglio dell'Ordine, Collegio dei Revisori e Comitato pari opportunità dell'ODCEC di AVEZZANO e della MARSICA

L'11 ed il 12 ottobre 2021 si terrà l’Assemblea elettorale degli Iscritti all’Albo, per l’elezione del Presidente e di n. 8 Consiglieri del Consiglio dell'Odcec nonché per l’elezione del Collegio dei Revisori e del Comitato pari opportunità. Di seguito i nominativi dei candidati delle Liste per il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano e della Marsica, l'elenco dei candidati al Collegio dei Revisori e al Comitato pari opportunità:

pdfliste_elezioni_Consiglio.pdf

pdfcandidati_collegio_revisori.pdf

 pdfcandidati_comitato_pari_opportunità.pdf

IPSOA Quotidiano - News su Fisco
Fra le varie misure previste dal decreto di riforma delle sanzioni è contemplata la modifica dell’attuale disciplina dell’autofattura denuncia. Il cambio, rispetto alla disciplina attuale, è piuttosto radicale e coniuga aspetti positivi (come l’eliminazione dell’obbligo del cessionario/committente di dover versare l’IVA) con altri decisamente più preoccupanti: la sanzione, riformulata nel 70%, sarà letteralmente evitabile solo denunciando il proprio fornitore entro tempistiche decisamente troppo ristrette, anche per il parere della Commissione della Camera dei Deputati che ha invitato il Governo a introdurre termini più ampi ancorché non superiori a 90 giorni.
Il decreto Adempimenti tributari (D.Lgs. n. 1/2024, attuativo della riforma fiscale) ha riformulato il calendario di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fissandone la scadenza al 30 settembre. Successivamente, come disposto dal D.Lgs. n. 13/2024, con l’entrata in vigore del concordato preventivo biennale, per il 2024, la scadenza è stata stabilita, per tutti i contribuenti, al 15 ottobre 2024. Tempistiche particolari sono previste anche per il 2025.
Con lo lo Studio n. 5/2023M dal titolo “Il regime fiscale dell’accordo di conciliazione e le novità della Riforma Cartabia” il Consiglio Nazionale del Notariato ha evidenziato che la definizione giudiziale delle controversie comporta, in linea generale, l’applicazione dell’imposta di registro, in base agli articoli 37 del testo unico dell’imposta di registro e 8 della tariffa, parte prima, allegata al medesimo D.P.R. (oltre che del contributo unificato), l’esperimento della mediazione e, nello specifico, la chiusura della stessa con la conclusione di un accordo di conciliazione beneficia di un trattamento fiscale di favore.
Il trasferimento a titolo gratuito del valore prodotto da un soggetto passivo ad altri soggetti passivi ad uso delle loro attività economiche costituisce un prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di tale soggetto passivo il quale lo trasferisce a titolo gratuito, assimilabile a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la decisione del 25 aprile 2024 resa nella causa C207/2022. E’ irrilevante a tal riguardo il fatto che questi altri soggetti passivi utilizzino o meno tale calore per operazioni che danno loro diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.
In caso di reintroduzione in deposito fiscale di prodotti energetici destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento, l’IVA è dovuta sull’importo fissato dall’autorità tributaria a titolo di supplemento di accisa, a causa dell’applicazione a detti prodotti dell’aliquota di accisa prevista per il gasolio destinato ad essere utilizzato come carburante per motori, a meno che non venga effettuata un’operazione imponibile consistente in una cessione del prodotto energetico in questione in vista di un suo utilizzo come carburante per motori. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con decisione del 25 aprile 2024 resa nella causa C657/2022.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024, in corso di pubblicazione in G.U. sono individuati gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati,di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo. Il Decreto chiarisce che che si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall’Amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione.
E’ operativa dal 1° Maggio 2024 la nuova procedura per la presentazione delle istanze di accertamento tecnico finalizzato alla definizione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’aliquota IVA ai sensi della Circolare 32/E del 2010. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Dogane con un avviso del 23 aprile 2024, con cui ha ricordato che per effetto di tale novità, le istanze, corredate dal documento di identità del soggetto richiedente, devono essere trasmesse all’indirizzo di posta certificata dir.dogane@pec.adm.gov.it utilizzando il nuovo modello di istanza.
In tema di elenchi dei professionisti delegati alle vendite, l’individuazione del triennio entro cui assolvere gli obblighi di aggiornamento formativo deve essere effettuata da ciascun professionista in relazione alla data in cui è avvenuta l’iscrizione nell’elenco citato. Conseguentemente anche l’obbligo formativo annuale (almeno 15 ore di formazione l’anno) non deve essere valutato con riferimento all’anno solare, bensì con riferimento all’effettiva data in cui ciascun professionista è stato iscritto nell’elenco tenuto dal Tribunale di riferimento.
L’attività di consulente finanziario, non essendo riconducibile all’attività di promotore finanziario/consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, è compatibile con l’esercizio della professione. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dal CNDCEC con una serie di pronto ordini in tema di incompatibilità. I Commercialisti hanno evidenziato che in tema di locazione breve, in casi di eventuale superamento della presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale, la stessa debba ritenersi incompatibile con lo svolgimento dell’attività di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile.
Fino a quando non si sia cristallizzata, sotto il profilo penale, la responsabilità dell’incolpato in relazione ai medesimi fatti per i quali è stato aperto il procedimento disciplinare, il Consiglio di Disciplina Nazionale del CNDCEC, a titolo precauzionale, potrebbe valutare di mantenere sospeso il procedimento disciplinare, non solo al fine di evitare un potenziale conflitto di giudicati, ma anche allo scopo di scongiurare l’eventualità di una azione risarcitoria da parte del professionista. Lo ha chiarito il CNDCEC con un pronto ordini riguardante i procedimenti disciplinari.
Fra le varie misure previste dal decreto di riforma delle sanzioni è contemplata la modifica dell’attuale disciplina dell’autofattura denuncia. Il cambio, rispetto alla disciplina attuale, è piuttosto radicale e coniuga aspetti positivi (come l’eliminazione dell’obbligo del cessionario/committente di dover versare l’IVA) con altri decisamente più preoccupanti: la sanzione, riformulata nel 70%, sarà letteralmente evitabile solo denunciando il proprio fornitore entro tempistiche decisamente troppo ristrette, anche per il parere della Commissione della Camera dei Deputati che ha invitato il Governo a introdurre termini più ampi ancorché non superiori a 90 giorni.
Il decreto Adempimenti tributari (D.Lgs. n. 1/2024, attuativo della riforma fiscale) ha riformulato il calendario di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fissandone la scadenza al 30 settembre. Successivamente, come disposto dal D.Lgs. n. 13/2024, con l’entrata in vigore del concordato preventivo biennale, per il 2024, la scadenza è stata stabilita, per tutti i contribuenti, al 15 ottobre 2024. Tempistiche particolari sono previste anche per il 2025.
Con lo lo Studio n. 5/2023M dal titolo “Il regime fiscale dell’accordo di conciliazione e le novità della Riforma Cartabia” il Consiglio Nazionale del Notariato ha evidenziato che la definizione giudiziale delle controversie comporta, in linea generale, l’applicazione dell’imposta di registro, in base agli articoli 37 del testo unico dell’imposta di registro e 8 della tariffa, parte prima, allegata al medesimo D.P.R. (oltre che del contributo unificato), l’esperimento della mediazione e, nello specifico, la chiusura della stessa con la conclusione di un accordo di conciliazione beneficia di un trattamento fiscale di favore.
Il trasferimento a titolo gratuito del valore prodotto da un soggetto passivo ad altri soggetti passivi ad uso delle loro attività economiche costituisce un prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di tale soggetto passivo il quale lo trasferisce a titolo gratuito, assimilabile a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la decisione del 25 aprile 2024 resa nella causa C207/2022. E’ irrilevante a tal riguardo il fatto che questi altri soggetti passivi utilizzino o meno tale calore per operazioni che danno loro diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.
In caso di reintroduzione in deposito fiscale di prodotti energetici destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento, l’IVA è dovuta sull’importo fissato dall’autorità tributaria a titolo di supplemento di accisa, a causa dell’applicazione a detti prodotti dell’aliquota di accisa prevista per il gasolio destinato ad essere utilizzato come carburante per motori, a meno che non venga effettuata un’operazione imponibile consistente in una cessione del prodotto energetico in questione in vista di un suo utilizzo come carburante per motori. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con decisione del 25 aprile 2024 resa nella causa C657/2022.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024, in corso di pubblicazione in G.U. sono individuati gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati,di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo. Il Decreto chiarisce che che si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall’Amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione.
E’ operativa dal 1° Maggio 2024 la nuova procedura per la presentazione delle istanze di accertamento tecnico finalizzato alla definizione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’aliquota IVA ai sensi della Circolare 32/E del 2010. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Dogane con un avviso del 23 aprile 2024, con cui ha ricordato che per effetto di tale novità, le istanze, corredate dal documento di identità del soggetto richiedente, devono essere trasmesse all’indirizzo di posta certificata dir.dogane@pec.adm.gov.it utilizzando il nuovo modello di istanza.
In tema di elenchi dei professionisti delegati alle vendite, l’individuazione del triennio entro cui assolvere gli obblighi di aggiornamento formativo deve essere effettuata da ciascun professionista in relazione alla data in cui è avvenuta l’iscrizione nell’elenco citato. Conseguentemente anche l’obbligo formativo annuale (almeno 15 ore di formazione l’anno) non deve essere valutato con riferimento all’anno solare, bensì con riferimento all’effettiva data in cui ciascun professionista è stato iscritto nell’elenco tenuto dal Tribunale di riferimento.
L’attività di consulente finanziario, non essendo riconducibile all’attività di promotore finanziario/consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, è compatibile con l’esercizio della professione. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dal CNDCEC con una serie di pronto ordini in tema di incompatibilità. I Commercialisti hanno evidenziato che in tema di locazione breve, in casi di eventuale superamento della presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale, la stessa debba ritenersi incompatibile con lo svolgimento dell’attività di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile.
Fino a quando non si sia cristallizzata, sotto il profilo penale, la responsabilità dell’incolpato in relazione ai medesimi fatti per i quali è stato aperto il procedimento disciplinare, il Consiglio di Disciplina Nazionale del CNDCEC, a titolo precauzionale, potrebbe valutare di mantenere sospeso il procedimento disciplinare, non solo al fine di evitare un potenziale conflitto di giudicati, ma anche allo scopo di scongiurare l’eventualità di una azione risarcitoria da parte del professionista. Lo ha chiarito il CNDCEC con un pronto ordini riguardante i procedimenti disciplinari.