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IPSOA Quotidiano - News su Fisco
Per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale si apre la possibilità di definire, con una forma di ravvedimento speciale, i periodi d’imposta dal 2018 al 2022. La definizione si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquote variabili a seconda del grado di affidabilità fiscale del contribuente, calcolata su un extra-reddito anch’esso variabile a seconda dell’affidabilità. Come si calcola l’importo da versare per la regolarizzazione? Vediamolo con alcuni esempi.
Il decreto sulle sanzioni tributarie ha chiarito l’efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione. Tuttavia, la norma si riferisce esclusivamente alle sentenze irrevocabili di assoluzione. Quali sono, invece, gli effetti tributari anche delle sentenze di condanna intervenute in sede penale, con riferimento ai medesimi soggetti e fatti materiali oggetto della pretesa impositiva? La riforma nulla precisa in proposito, ma la “parallela” previsione dell’art. 654 c.p.p. consente di considerare in gran parte superato il doppio binario fra esiti del processo civile e del processo tributario: il giudice tributario può dare applicazione alle sentenze penali sia di assoluzione che di condanna divenute irrevocabili emesse a seguito di dibattimento tutte le volte in cui si convinca dell’identità soggettiva e oggettiva di quanto contestato ai fini penali e tributari.
In tema di agevolazione prima casa e perdita del beneficio per alienazione dell'immobile, con la risposta a interpello n. 192 del 4 ottobre 204, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per ''acquisto'' deve intendersi l'acquisizione del diritto di proprietà dell'abitazione, pertanto l'acquisto del diritto reale di godimento (di abitazione/ usufrutto) non integra la fattispecie giuridica prevista dalla normativa e non rappresenta un titolo idoneo ad evitare la decadenza dall'agevolazione fruita.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la decisione del 4 ottobre 2024 resa nella causa C475/2023 ha evidenziato che l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112 non consente che la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte sia negata a un soggetto passivo per il motivo che esso non ha tenuto una contabilità distinta per la sua stabile organizzazione nello Stato membro in cui è effettuata la verifica fiscale qualora le autorità tributarie siano in grado di verificare se le condizioni sostanziali del diritto a detrazione sono soddisfatte.
Con la risposta a intrpello n. 193 del 4 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che laddove l'erogazione dei finanziamenti avviene nell'ambito di un sistema di governance per l'attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari si ritiene sussistano le condizioni qualificare i contributi quali mere movimentazioni di denaro fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2024, pubblicato sul portale del Ministero stesso, sono state apportate modificazioni al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2024, pubblicato nella G.U. del 7 giugno 2024, n. 132, concernente "Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo". Tra l’altro viene eliminata la previsione secondo cui il codice di condotta viene sottoscritto tra Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo contestualmente all’ammissione al regime.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la decisione del 4 ottobre 2024 resa nella causa C171/2023 ha evidenziato che qualora sia dimostrato che la creazione di una società costituisce una pratica abusiva destinata a mantenere il beneficio del regime di franchigia dall’imposta sul valore aggiunto, previsto all’articolo 287, punto 19, della direttiva 2006/112, in favore di un’attività che era stata in precedenza esercitata, con il beneficio di tale regime, da un’altra società, la citata direttiva 2006/112 esige che la società così creata non possa beneficiare di detto regime, anche in assenza di disposizioni specifiche che sanciscano il divieto di siffatte pratiche abusive nell’ordinamento giuridico nazionale.
Con un comunicato stampa del 4 ottobre 2024, il CNDCEC ha reso noto che per favorire un’ampia partecipazione e un forte senso di appartenenza da parte dei più giovani e futuri iscritti all’Albo, il Consiglio nazionale presieduto da Elbano de Nuccio intende offrire ai primi 250 tirocinanti l’accesso gratuito ai lavori congressuali del convegno nazionale di Pesaro. L’iscrizione al convegno dovrà avvenire da parte dei rispettivi dominus attraverso la piattaforma eventi.commercialisti.it, prenotando “Accesso gratuito SOLA sede congressuale per praticanti” fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il soggetto controllante residente in Italia (persona fisica, società di persone, società di capitali etc.) ha l’obbligo di segnalare, nella dichiarazione dei redditi (quadro FC del modello Redditi SC 2024), la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti nei confronti dei quali, potenzialmente, ricorrono le condizioni di tassazione per trasparenza CFC. A tal fine, deve essere compilata la casella denominata “Art. 167, comma 11”, indicando il codice 1 o 2. Il contribuente deve anche compilare, oltre alla sezione I, il solo rigo FC2 (o FC3) per indicare l’utile o la perdita dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente, risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede in quanto il reddito non va assoggettato a tassazione separata.
La revisione del sistema sanzionatorio disposta dal D.Lgs. n. 87/2024, in attuazione della legge delega fiscale, ha toccato anche le sanzioni relative all’imposta sulle assicurazioni, che colpisce le assicurazioni private (diverse da quelle sulla vita, di capitalizzazione e dalle rendite vitalizie) stipulate nello Stato da assicuratori nazionali o esteri con contraenti domiciliati o aventi sede in Italia. In particolare, la novella riduce l’ammontare di talune sanzioni, mantiene la sola sanzione minima in alcuni casi di sanzioni variabili tra un importo minimo e massimo, e introduce una nuova previsione sanzionatoria per il caso di tardiva presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto da parte degli assicuratori, entro 90 giorni dal 31 maggio di ciascun anno.
Per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale si apre la possibilità di definire, con una forma di ravvedimento speciale, i periodi d’imposta dal 2018 al 2022. La definizione si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquote variabili a seconda del grado di affidabilità fiscale del contribuente, calcolata su un extra-reddito anch’esso variabile a seconda dell’affidabilità. Come si calcola l’importo da versare per la regolarizzazione? Vediamolo con alcuni esempi.
Il decreto sulle sanzioni tributarie ha chiarito l’efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione. Tuttavia, la norma si riferisce esclusivamente alle sentenze irrevocabili di assoluzione. Quali sono, invece, gli effetti tributari anche delle sentenze di condanna intervenute in sede penale, con riferimento ai medesimi soggetti e fatti materiali oggetto della pretesa impositiva? La riforma nulla precisa in proposito, ma la “parallela” previsione dell’art. 654 c.p.p. consente di considerare in gran parte superato il doppio binario fra esiti del processo civile e del processo tributario: il giudice tributario può dare applicazione alle sentenze penali sia di assoluzione che di condanna divenute irrevocabili emesse a seguito di dibattimento tutte le volte in cui si convinca dell’identità soggettiva e oggettiva di quanto contestato ai fini penali e tributari.
In tema di agevolazione prima casa e perdita del beneficio per alienazione dell'immobile, con la risposta a interpello n. 192 del 4 ottobre 204, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per ''acquisto'' deve intendersi l'acquisizione del diritto di proprietà dell'abitazione, pertanto l'acquisto del diritto reale di godimento (di abitazione/ usufrutto) non integra la fattispecie giuridica prevista dalla normativa e non rappresenta un titolo idoneo ad evitare la decadenza dall'agevolazione fruita.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la decisione del 4 ottobre 2024 resa nella causa C475/2023 ha evidenziato che l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112 non consente che la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte sia negata a un soggetto passivo per il motivo che esso non ha tenuto una contabilità distinta per la sua stabile organizzazione nello Stato membro in cui è effettuata la verifica fiscale qualora le autorità tributarie siano in grado di verificare se le condizioni sostanziali del diritto a detrazione sono soddisfatte.
Con la risposta a intrpello n. 193 del 4 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che laddove l'erogazione dei finanziamenti avviene nell'ambito di un sistema di governance per l'attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari si ritiene sussistano le condizioni qualificare i contributi quali mere movimentazioni di denaro fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2024, pubblicato sul portale del Ministero stesso, sono state apportate modificazioni al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2024, pubblicato nella G.U. del 7 giugno 2024, n. 132, concernente "Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo". Tra l’altro viene eliminata la previsione secondo cui il codice di condotta viene sottoscritto tra Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo contestualmente all’ammissione al regime.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la decisione del 4 ottobre 2024 resa nella causa C171/2023 ha evidenziato che qualora sia dimostrato che la creazione di una società costituisce una pratica abusiva destinata a mantenere il beneficio del regime di franchigia dall’imposta sul valore aggiunto, previsto all’articolo 287, punto 19, della direttiva 2006/112, in favore di un’attività che era stata in precedenza esercitata, con il beneficio di tale regime, da un’altra società, la citata direttiva 2006/112 esige che la società così creata non possa beneficiare di detto regime, anche in assenza di disposizioni specifiche che sanciscano il divieto di siffatte pratiche abusive nell’ordinamento giuridico nazionale.
Con un comunicato stampa del 4 ottobre 2024, il CNDCEC ha reso noto che per favorire un’ampia partecipazione e un forte senso di appartenenza da parte dei più giovani e futuri iscritti all’Albo, il Consiglio nazionale presieduto da Elbano de Nuccio intende offrire ai primi 250 tirocinanti l’accesso gratuito ai lavori congressuali del convegno nazionale di Pesaro. L’iscrizione al convegno dovrà avvenire da parte dei rispettivi dominus attraverso la piattaforma eventi.commercialisti.it, prenotando “Accesso gratuito SOLA sede congressuale per praticanti” fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il soggetto controllante residente in Italia (persona fisica, società di persone, società di capitali etc.) ha l’obbligo di segnalare, nella dichiarazione dei redditi (quadro FC del modello Redditi SC 2024), la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti nei confronti dei quali, potenzialmente, ricorrono le condizioni di tassazione per trasparenza CFC. A tal fine, deve essere compilata la casella denominata “Art. 167, comma 11”, indicando il codice 1 o 2. Il contribuente deve anche compilare, oltre alla sezione I, il solo rigo FC2 (o FC3) per indicare l’utile o la perdita dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente, risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede in quanto il reddito non va assoggettato a tassazione separata.
La revisione del sistema sanzionatorio disposta dal D.Lgs. n. 87/2024, in attuazione della legge delega fiscale, ha toccato anche le sanzioni relative all’imposta sulle assicurazioni, che colpisce le assicurazioni private (diverse da quelle sulla vita, di capitalizzazione e dalle rendite vitalizie) stipulate nello Stato da assicuratori nazionali o esteri con contraenti domiciliati o aventi sede in Italia. In particolare, la novella riduce l’ammontare di talune sanzioni, mantiene la sola sanzione minima in alcuni casi di sanzioni variabili tra un importo minimo e massimo, e introduce una nuova previsione sanzionatoria per il caso di tardiva presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto da parte degli assicuratori, entro 90 giorni dal 31 maggio di ciascun anno.