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IPSOA Quotidiano - News su Fisco
Con la risposta a interpello n. 184 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i premi erogati da un’università agli studenti che, dopo il conseguimento del titolo di un Master di secondo livello, sono risultati i più meritevoli in base alla valutazione della prova finale sono riconducibili ai redditi diversi, in quanto attribuiti in riconoscimento di particolari “meriti artistici, scientifici o sociali”, trattandosi di elargizioni assegnate per premiare e valorizzare gli studenti più meritevoli. Non rileva la circostanza che non sia prevista la presentazione di un lavoro oggetto di valutazione da parte di un'apposita commissione, ma una verifica oggettiva dei requisiti stabiliti dall'avviso di selezione (nel caso di specie sostanzialmente il voto finale del Master).
A seguito delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024 in materia sanzionatoria, applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, nel caso di emissione di fattura con aliquota superiore a quella effettiva o di applicazione dell’imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, il cessionario/committente, oltre a subire l’applicazione di sanzioni, può portare in detrazione la sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997). In tale eventualità, l’acquirente rischia di perdere la detrazione di tutta o parte dell’IVA addebitata o di ottenerne la ripetizione con un iter defatigante (richiesta di rimborso presentata dal cedente). Come è possibile evitare tale aggravio?
Oltre a recepire le disposizioni della direttiva n. 2020/285/UE sul regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese, lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 e presentato alle Commissioni parlamentari per i relativi pareri modifica, in recepimento della direttiva n. 2022/542/UE, i criteri territoriali previsti per le prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nella specifica ipotesi in cui le stesse siano in streaming o rese in altro modo disponibili virtualmente.
Il decreto Sanzioni (D.Lgs. n. 87/2024), attuativo della delega fiscale, modifica in maniera sostanziale il D.Lgs. n. 472/1997, contenente la disciplina del procedimento sanzionatorio tributario, che è direttamente applicabile ai prelievi locali. La revisione del sistema sanzionatorio, tuttavia, è concepita dal legislatore delegato come revisione delle sanzioni applicate ai tributi erariali e, quindi, risultano necessari non pochi sforzi ermeneutici per ricostruire la corretta applicazione degli istituti nell’ambito dell’autonomia impositiva assicurata dalla Costituzione agli enti locali. Sul tema, da ultimo, è intervenuto l’IFEL.
È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di agosto 2024. La misura è stabilita dal provvedimento del 13 settembre 2024 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del TUIR, nella determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazioni pubbliche e verificabili.
Il decreto legislativo che opera la revisione del regime impositivo dei redditi delle società e degli enti e introduce novità in materia di trattamento fiscale delle operazioni straordinarie è riuscito, o meno, a cogliere lo spirito della riforma fiscale e della volontà di riordino di un settore tanto importante per lo sviluppo dell’economia reale e delle aggregazioni aziendali? Tra i tanti temi, i regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, il riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie, il regime di realizzo controllato dei conferimenti di partecipazioni qualificate, l’introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale. E altro ancora … Si può, comunque, fin da ora apprezzare lo sforzo di chiarimento di alcune fattispecie largamente utilizzate dalla pratica societaria ed aziendale e si può anche affermare che molte delle istanze sollevate negli anni dagli operatori sembrano essere state accolte. Si potrebbe fare di più!
L’adeguamento agevolato del magazzino, previsto dalla legge di Bilancio 2024, debutta nel modello dichiarativo Redditi SC 2024 e, per i soggetti ISA, nel quadro F del relativo modello. Se la fattispecie riguarda l’ipotesi di un magazzino stimato al ribasso, la regolarizzazione prevede il pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%; se, invece, l’adeguamento del magazzino riguarda la possibilità di eliminare (quantità o valori) delle esistenze il contribuente, oltre all’imposta sostitutiva, si dovrà versare anche l’IVA, determinata applicando l’aliquota media IVA per il 2023 all’ammontare del valore maggiorato ottenuto applicando ai ricavi i coefficienti di maggiorazione approvati nel decreto 24 giugno 2024.
La Corte di Giustizia UE con la sentenza 12 settembre 2024, resa nella causa C-741/2022 ha evidenziato che è ammissibile una differenza di trattamento fra, da un lato, l’acquisto di biglietti di lotteria e la partecipazione ad altri giochi d’azzardo con poste di denaro non forniti per via elettronica (offline) e, dall’altro, la partecipazione ai giochi d’azzardo con poste di denaro diversi dalle lotterie proposti online, escludendo quest’ultima dall’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto applicabile ai primi, purché le differenze oggettive tra queste categorie di giochi d’azzardo con poste di denaro siano idonee ad influire in modo significativo sulla decisione del consumatore medio di optare per l’una o per l’altra categoria di giochi.
Durante l’audizione in Senato sul disegno di legge di conversione in legge del decreto Omnibus (D.L. n. 113/2024), recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico, il CNDCEC ha evidenziato sulla ZES Unica che occorrerebbe fissare il termine finale per la presentazione della comunicazione integrativa a una data non anteriore al 16 dicembre 2024.
Con il D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2024 n. 215 è stato previsto l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE n. 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività, che modifica i regolamenti UE n. 1093/2010 e n. 1095/2010 e le direttive n. 2013/36/UE e n. 2019/1937. In tale ambito la CONSOB e la Banca d'Italia sono le autorità degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento.
Con la risposta a interpello n. 184 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i premi erogati da un’università agli studenti che, dopo il conseguimento del titolo di un Master di secondo livello, sono risultati i più meritevoli in base alla valutazione della prova finale sono riconducibili ai redditi diversi, in quanto attribuiti in riconoscimento di particolari “meriti artistici, scientifici o sociali”, trattandosi di elargizioni assegnate per premiare e valorizzare gli studenti più meritevoli. Non rileva la circostanza che non sia prevista la presentazione di un lavoro oggetto di valutazione da parte di un'apposita commissione, ma una verifica oggettiva dei requisiti stabiliti dall'avviso di selezione (nel caso di specie sostanzialmente il voto finale del Master).
A seguito delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024 in materia sanzionatoria, applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, nel caso di emissione di fattura con aliquota superiore a quella effettiva o di applicazione dell’imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, il cessionario/committente, oltre a subire l’applicazione di sanzioni, può portare in detrazione la sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997). In tale eventualità, l’acquirente rischia di perdere la detrazione di tutta o parte dell’IVA addebitata o di ottenerne la ripetizione con un iter defatigante (richiesta di rimborso presentata dal cedente). Come è possibile evitare tale aggravio?
Oltre a recepire le disposizioni della direttiva n. 2020/285/UE sul regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese, lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 e presentato alle Commissioni parlamentari per i relativi pareri modifica, in recepimento della direttiva n. 2022/542/UE, i criteri territoriali previsti per le prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nella specifica ipotesi in cui le stesse siano in streaming o rese in altro modo disponibili virtualmente.
Il decreto Sanzioni (D.Lgs. n. 87/2024), attuativo della delega fiscale, modifica in maniera sostanziale il D.Lgs. n. 472/1997, contenente la disciplina del procedimento sanzionatorio tributario, che è direttamente applicabile ai prelievi locali. La revisione del sistema sanzionatorio, tuttavia, è concepita dal legislatore delegato come revisione delle sanzioni applicate ai tributi erariali e, quindi, risultano necessari non pochi sforzi ermeneutici per ricostruire la corretta applicazione degli istituti nell’ambito dell’autonomia impositiva assicurata dalla Costituzione agli enti locali. Sul tema, da ultimo, è intervenuto l’IFEL.
È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di agosto 2024. La misura è stabilita dal provvedimento del 13 settembre 2024 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del TUIR, nella determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazioni pubbliche e verificabili.
Il decreto legislativo che opera la revisione del regime impositivo dei redditi delle società e degli enti e introduce novità in materia di trattamento fiscale delle operazioni straordinarie è riuscito, o meno, a cogliere lo spirito della riforma fiscale e della volontà di riordino di un settore tanto importante per lo sviluppo dell’economia reale e delle aggregazioni aziendali? Tra i tanti temi, i regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, il riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie, il regime di realizzo controllato dei conferimenti di partecipazioni qualificate, l’introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale. E altro ancora … Si può, comunque, fin da ora apprezzare lo sforzo di chiarimento di alcune fattispecie largamente utilizzate dalla pratica societaria ed aziendale e si può anche affermare che molte delle istanze sollevate negli anni dagli operatori sembrano essere state accolte. Si potrebbe fare di più!
L’adeguamento agevolato del magazzino, previsto dalla legge di Bilancio 2024, debutta nel modello dichiarativo Redditi SC 2024 e, per i soggetti ISA, nel quadro F del relativo modello. Se la fattispecie riguarda l’ipotesi di un magazzino stimato al ribasso, la regolarizzazione prevede il pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%; se, invece, l’adeguamento del magazzino riguarda la possibilità di eliminare (quantità o valori) delle esistenze il contribuente, oltre all’imposta sostitutiva, si dovrà versare anche l’IVA, determinata applicando l’aliquota media IVA per il 2023 all’ammontare del valore maggiorato ottenuto applicando ai ricavi i coefficienti di maggiorazione approvati nel decreto 24 giugno 2024.
La Corte di Giustizia UE con la sentenza 12 settembre 2024, resa nella causa C-741/2022 ha evidenziato che è ammissibile una differenza di trattamento fra, da un lato, l’acquisto di biglietti di lotteria e la partecipazione ad altri giochi d’azzardo con poste di denaro non forniti per via elettronica (offline) e, dall’altro, la partecipazione ai giochi d’azzardo con poste di denaro diversi dalle lotterie proposti online, escludendo quest’ultima dall’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto applicabile ai primi, purché le differenze oggettive tra queste categorie di giochi d’azzardo con poste di denaro siano idonee ad influire in modo significativo sulla decisione del consumatore medio di optare per l’una o per l’altra categoria di giochi.
Durante l’audizione in Senato sul disegno di legge di conversione in legge del decreto Omnibus (D.L. n. 113/2024), recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico, il CNDCEC ha evidenziato sulla ZES Unica che occorrerebbe fissare il termine finale per la presentazione della comunicazione integrativa a una data non anteriore al 16 dicembre 2024.
Con il D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2024 n. 215 è stato previsto l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE n. 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività, che modifica i regolamenti UE n. 1093/2010 e n. 1095/2010 e le direttive n. 2013/36/UE e n. 2019/1937. In tale ambito la CONSOB e la Banca d'Italia sono le autorità degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento.